Mediazione
Articolo L152-2 Code de la consommation
Abrogato dall’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1
In virtù dell’articolo L152-2 del Code de la consommation, prima di richiedere l’intervento del nostro mediatore, dovete dimostrare di aver prima tentato di risolvere la vostra controversia direttamente con la nostra società, inviando un reclamo scritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a : Standard & Compliance, Gestione Affari amministrativi, 18 rue Pastorelli, 06000 Nizza, Francia.
Articolo L151-2 Code de la consommation
Abrogato dall’Ordinanza n°2016-301 del 14 marzo 2016 – art. 34 (V)
Ordinanza n° 2015-1033 del 20 agosto 2015 – art. 1
La mediazione tra consumatori si applica a una controversia nazionale o transfrontaliera tra un consumatore e un professionista. È disciplinata dalle disposizioni del presente titolo e, nella misura in cui non siano contrarie, da quelle del capo I del titolo II della legge dell’8 febbraio 1995 di cui all’articolo L. 151-1.
Articolo L151-3 Code de la consommation
Abrogato dall’Ordinanza n°2016-301 del 14 marzo 2016 – art. 34 (V)
Ordinanza n° 2015-1033 del 20 agosto 2015 – art. 1
La mediazione delle controversie di consumo non si applica:
a) Controversie tra professionisti;
b) Reclami del consumatore al servizio clienti del professionista;
d) Tentativi di conciliazione o mediazione ordinati da un tribunale investito della controversia del consumatore;
e) Procedimenti intentati da un professionista contro un consumatore.
Articolo L152-2
Revocato dall’Ordinanza n. 2016-301 del 14 marzo 2016 – art. 34 (V)
Creato dall’ORDINANZA n. 2015-1033 del 20 agosto 2015 – art. 1
Una controversia non può essere esaminata dal mediatore dei consumatori quando:
a) Il consumatore non dimostra di aver precedentemente tentato di risolvere la controversia direttamente con il professionista mediante reclamo scritto secondo le procedure previste, se del caso, dal contratto;
b) La richiesta è manifestamente infondata o abusiva;
c) La controversia è stata precedentemente esaminata o è in corso di esame da parte di un altro mediatore o di un tribunale;
d) Il consumatore ha presentato la sua richiesta al mediatore più di un anno dopo il reclamo scritto al professionista;
e) La controversia non rientra nella sua sfera di competenza.
Il consumatore sarà informato dal mediatore, entro tre settimane dal ricevimento del suo fascicolo, del rifiuto della sua richiesta di mediazione.
Articolo L152-3
Abrogato dall’Ordinanza n. 2016-301 del 14 marzo 2016 – art. 34 (V)
Creato dall’ORDINANZA n. 2015-1033 del 20 agosto 2015 – art. 1
La mediazione delle controversie dei consumatori è soggetta all’obbligo di riservatezza previsto dall’articolo 21-3 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 sull’organizzazione dei tribunali e della procedura civile, penale e amministrativa.